Statuto approvato dall’Assemblea del 21 giugno 2020
UNIONE DELLE COMUNITA’ ISLAMICHE D’ITALIA
STATUTO
PARTE PRIMA – L’UNIONE DELLE COMUNITA’ ISLAMICHE D’ITALIA
Premessa
(omissis)
Art. 1) Definizione
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia
E’ costituita l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, in breve U.CO.I.I., che rappresenta una confederazione di centri islamici italiani da essa accettati ed organizzati. L’ U.CO.I.I è un ente di religione e di culto, il cui scopo ed attività sono prevalentemente religiose. L’U.CO.I.I. svolge anche attività culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola islamica particolare e si propone di sostenere e coordinare, in qualità di ente rappresentativo, le formazioni sociali islamiche italiane ad essa aderenti, nel rispetto delle tradizioni dottrinali in tutte le sue articolazioni ed in armonia con la legislazione italiana, comunitaria ed internazionale.
La sede legale dell’Unione è stabilita in Roma, attualmente in Via Tor de’ Schiavi n. 17/19.
Art. 2) Durata
L’U.CO.I.I. ha durata indeterminata.
Art. 3) Finalità
L’U.CO.I.I. persegue le seguenti finalità:
– praticare, promuovere, diffondere e sviluppare nel territorio italiano la fede e la cultura islamica, secondo i principi stabiliti dal Corano, dalla Tradizione del Profeta e dal concorde parere della maggioranza dei credenti;
– fornire ai musulmani aderenti e a chiunque lo richieda assistenza religiosa e spirituale, culturale e materiale affinché il messaggio del Creatore, Gloria a Lui, l’Altissimo, giunga ai loro confratelli e possa rendere migliori i loro rapporti ed arricchire la società tutta;
– promuovere il messaggio religioso di pace e speranza espresso nella Carta dei Musulmani d’Europa firmata a Vienna nell’aprile del 2006 – i cui principi ispiratori dell’appartenenza all’Islam sono la pace, la fratellanza, il rispetto della dignità umana, i valori dell’uomo, della donna e del minore, la centralità della famiglia, il rifiuto di ogni forma di violenza e l’importanza dell’integrazione dei musulmani nella società europea mediante il loro contributo alla vita democratica;
– agevolare l’integrazione dei musulmani nella società italiana, mediante la valorizzazione della loro identità religiosa e culturale nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, della Costituzione e dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana;
– testimoniare il messaggio religioso islamico di pace e giustizia attraverso la partecipazione e l’impegno dei musulmani nella società civile;
– intrattenere rapporti di confronto, dialogo e collaborazione con altre Confessioni religiose, Enti ed Associazioni, in Italia e all’Estero, purché tali formazioni sociali non si pongano in contrasto con i principi che informano il presente statuto;
– incentivare, organizzare e realizzare, attraverso le associazioni e centri aderenti che si ispirano al messaggio di pace e fratellanza della religione islamica, attività di volontariato, cooperazione e solidarietà in ambito religioso, di emergenza umanitaria, difesa e affermazione dei diritti umani, di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre e violenza o da discriminazioni di ogni tipo;
– perseguire la causa della Giustizia, della Pace e del Benessere dell’Umanità intera, attraverso il dialogo interreligioso e la convivenza pacifica;
– tutelare i diritti e l’immagine dell’U.CO.I.I. e dei fedeli mussulmani;
– esercitare le funzioni di guida e coordinamento affinché le comunità islamiche aderenti rispettino i principi espressi nel presente statuto ed adempiano ai loro compiti, coordinando le loro attività e promuovendo la reciproca collaborazione;
– tutelare le prescrizioni religiose in ambito alimentare nel rispetto della normativa italiana di riferimento;
– promuovere provvedimenti delle istituzioni pubbliche nell’interesse dei fedeli mussulmani aderenti all’U.CO.I.I., ovvero delle comunità territoriali ad essa aderenti attraverso la cura e lo sviluppo dei loro rapporti con Istituzioni ed Enti locali;
– favorire la formazione di associazioni e centri islamici in ambito locale ed il loro coordinamento in circoscrizioni regionali, fornendo ai fedeli, assistenza e consulenza religiosa, giuridica e culturale.
Art.4) Membri aderenti
L’U.CO.I.I ha tre categorie di membri aderenti:
a) membri aderenti fondatori: sono i membri che parteciparono alla costituzione dell’Unione;
b) membri ordinari: sono le comunità islamiche, costituite legalmente in Italia nelle forme di legge, che facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo, e la ottengano entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel Libro dell’Unione. Le comunità islamiche locali in conformità alla tradizione religiosa islamica versano un contributo annuale allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali dell’U.CO.I.I. Esse sono rappresentate in seno all’Unione dal loro Presidente ovvero da un Suo delegato. In caso di rigetto della domanda, è ammissibile il ricorso all’Assemblea Generale Ordinaria che delibera in merito nella prima riunione;
c) membri onorari: sono persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell’U.CO.I.I. La loro nomina verrà decretata, previo parere del Consiglio dei Saggi, dall’Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.
Il numero dei membri aderenti è illimitato.
Art. 5) Cariche comunitarie
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono personali. In ogni caso il membro fondatore, ordinario od onorario non potrà vantare diritto alcuno, di qualsivoglia natura, sul proprio contributo volontario di partecipazione.
Art. 6) Organi dell’Unione
Sono organi dell’U.CO.I.I.: l’Assemblea Generale, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Consiglio dei Saggi, la Giunta Esecutiva.
Art. 7) L’Assemblea
L’Assemblea Generale:
– è costituita dai membri fondatori, dalle persone fisiche rappresentanti i membri ordinari e dalle persone fisiche costituenti il Consiglio dei Saggi;
– è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano;
– deve essere convocata dal suddetto Presidente almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta, ovvero con altri mezzi ammessi e consentiti dalla legge, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’anno sociale per l’approvazione del bilancio e potrà essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno il 25% (venticinque per cento) dei membri aderenti;
– è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso affisso nella sede dell’U.CO.I.I. nei trenta giorni precedenti e con l’invio della comunicazione per posta ordinaria, ovvero per posta elettronica, che dovrà indicare il luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare;
– hanno diritto ad intervenire i membri che siano regolarmente iscritti.
In sede ordinaria:
– elegge il Presidente e delibera, in prima convocazione a maggioranza ed alla presenza dei 2/3 dei membri aderenti, ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti ed alla presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei membri;
– elegge il Consiglio direttivo tra i membri Ordinari e fissa le linee programmatiche dell’U.CO.I.I., esamina ed approva il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo;
– approva il Regolamento attuativo interno predisposto dal Consiglio direttivo;
– approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
In sede straordinaria:
– è convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aderenti;
– delibera eventuali modifiche dello Statuto – che non potranno essere comunque in contrasto con le finalità statutarie, con la cultura, la religione e la tradizione religiosa islamica, con la legislazione Italiana, comunitaria e internazionale, su proposta del Consiglio dei Saggi, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aderenti in prima convocazione, e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli stessi in seconda convocazione;
– delibera sullo scioglimento dell’U.CO.I.I. con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aderenti, previa approvazione del Consiglio dei Saggi.
Propone al Consiglio dei Saggi l’esclusione e l’espulsione dei componenti del Consiglio direttivo, in presenza di gravi motivi, con delibera approvata dai 2/3 (due terzi) dei membri aderenti sia in sede di assemblea ordinaria sia in sede di assemblea straordinaria.
Ogni membro può farsi rappresentare in Assemblea da altro membro tramite specifica delega scritta.
Le deliberazioni risulteranno su appositi verbali sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.
Art. 8) Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto fino a 13 componenti tra membri eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria su indicazione del Presidente che li designa, i quali rimarranno in carica per anni 4 (quattro). Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo e controllo rispetto ad ogni singolo membro e circoscrizione territoriale secondo le direttive degli Organi dell’U.CO.I.I.
Il numero dei suoi componenti verrà stabilito in occasione di ogni elezione, con la quale verranno contestualmente designati, nel suo seno, due Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo è pari al cinquanta per cento più uno del numero massimo dei suoi componenti.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Unione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per la presentazione all’Assemblea, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Ha potere di firma, congiuntamente al Presidente, per le operazioni economiche e commerciali che superino il valore di €. 1.000,00 cadauna.
Il Segretario, che è anche Segretario dell’U.CO.I.I., svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del Consiglio direttivo; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della Amministrazione dell’U.CO.I.I.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee del Consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all’U.CO.I.I.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti ai quali può delegare proprie attribuzioni.
Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazioni di urgenza dove non è possibile convocare l’intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio medesimo e comunque ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio dei Saggi.
E’ convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni.
Art. 9) Consiglio Direttivo: attribuzioni
Il Consiglio direttivo è il supremo organo direttivo dell’U.CO.I.I. ed è responsabile di fronte all’Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti gli scopi statutari. E’ investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi medesimi, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare spetta al Consiglio direttivo:
– delineare e divulgare il messaggio religioso islamico dell’Unione in ambito nazionale;
– dirimere le controversie interpretative di natura teologica e fornire un responso dottrinale alla comunità islamica rappresentata dall’Unione;
– predisporre il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione;
– predisporre, qualora si renda necessario, un regolamento interno, giusta approvazione del Consiglio dei Saggi;
– fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità in ordine all’esecuzione ed al controllo dell’esecuzione stessa, designando i partecipanti destinati a ricoprire incarichi specifici in seno alla comunità, previo parere positivo del Consiglio dei Saggi;
– emettere il provvedimento motivato di approvazione o di rigetto del verbale di votazione per la proposta di nomina degli imam delle comunità islamiche locali aderenti;
– designare e nominare il Segretario dell’Unione;
– proporre, con provvedimento motivato, l’ammissione, l’espulsione e la decadenza dei membri, le cui deliberazioni verranno successivamente effettuate dal Consiglio dei Saggi;
– proporre l’esclusione dei membri del Consiglio direttivo dell’U.CO.I.I. in presenza di gravi motivi, esclusione che sarà poi deliberata dal Consiglio dei Saggi;
– attuare le delibere dell’Assemblea;
Tutti i componenti del Consiglio direttivo hanno pari dignità e deliberano collegialmente.
Delibera a maggioranza in base al numero dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In presenza di gravi motivi, ciascun componente del Consiglio direttivo può essere escluso su richiesta presentata ed avanzata al Consiglio dei Saggi o dal Consiglio direttivo stesso con delibera adottata da quest’ultimo a maggioranza assoluta dei componenti. L’esclusione è deliberata dal Consiglio dei Saggi con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all’interessato, potrà essere da quest’ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria.
ART. 10) Presidente
Il Presidente, eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza dei voti, resta in carica per quattro anni, rappresenta la guida della comunità, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione, ne è l’esclusivo portavoce, è l’unico autorizzato a parlare in nome e per conto dell’Unione, e dirige le attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende all’attuazione delle delibere assunte; si occupa altresì delle pubbliche relazioni con Autorità ed Istituzioni Pubbliche e con il mondo professionale; in caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano, salvo delega speciale espressa dal Presidente.
Il Presidente, inoltre:
– può delegare, oltre al Vice Presidente, anche un altro componente del Consiglio per il compimento di singoli atti e per determinati compiti o funzioni;
– è autorizzato, congiuntamente e/o disgiuntamente con il Tesoriere, a stipulare con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all’U.CO.I.I., nonché a stipulare convenzioni e conferire incarichi;
– è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio direttivo, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’U.CO.I.I presso le autorità competenti e quelle dirette all’acquisto della personalità giuridica e al procedimento concernente l’intesa con lo Stato.
Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.
E’ prevista la carica onorifica di Presidente Emerito. Tale titolo è assunto dal Presidente una volta terminato il proprio mandato e la sua funzione è di natura consultiva.
Art. 11) Consiglio dei Saggi
Il Consiglio dei Saggi è un organo permanente costituito dai membri fondatori dell’U.CO.I.I. e da altri membri cooptati successivamente dal Consiglio dei Saggi stesso, su proposta del Consiglio direttivo.
Il Consiglio dei Saggi :
– è composto da un numero massimo di quarantuno membri, il numero minimo di componenti per il suo funzionamento è di ventidue membri, pari al cinquanta per cento più uno del numero massimo;
– ha funzione di controllo sulle attività comunitarie e ha la facoltà di istituire al suo interno una o più Commissioni incaricate di esaminare singole questioni interpretative di natura religiosa, ovvero operare un controllo contabile dell’U.CO.I.I.;
– si riunisce almeno una volta all’anno e quando richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Consiglio direttivo;
– in caso di necessità, con provvedimento richiesto dal Consiglio direttivo, valuta se istituire un Collegio di Probiviri, composto da tre o cinque componenti, incaricato di dirimere contrasti insorti tra gli organi, tra i membri aderenti o tra i membri aderenti e gli organi dell’U.CO.I.I., senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina;
– su richiesta del Consiglio direttivo, delibera in materia di ammissione, esclusione e decadenza dei membri dell’U.CO.I.I., con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all’interessato, potrà essere da quest’ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria;
– su richiesta del Consiglio direttivo stesso o su richiesta di 2/3 (due terzi) dell’Assemblea, in presenza di gravi motivi, delibera in materia di esclusione ed espulsione dei componenti del Consiglio direttivo con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all’interessato, potrà essere da quest’ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria;
– nomina, al suo interno, un coordinatore ed un suo vice.
Art. 12) Mezzi finanziari – Patrimonio – Avanzi di gestione
I mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione degli scopi statuari sono costituiti da liberalità, offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti privati e pubblici, contributi delle comunità locali aderenti, corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento realizzato mediante iniziative religiose e culturali, nonché da qualsiasi sovvenzione da parte di organizzazioni filantropiche o religiose apolitiche nazionali ed internazionali. L’U.CO.I.I potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e necessarie al conseguimento degli scopi statuari.
Il patrimonio dell’Unione è costituito da:
– contributi dei membri aderenti;
– contributi che l’U.CO.I.I. potrà ricevere a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, le cui finalità non siano in contrasto con le previsioni statuarie;
– eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari, vincolati a scopi specifici;
– beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’U.CO.I.I.;
– contributi di organismi comunitari ed internazionali che non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato Italiano;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’U.CO.I.I. a qualunque titolo;
– eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
– introiti realizzati dallo svolgimento di manifestazioni o attività comunitarie.
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l’organizzazione dell’U.CO.I.I. ed i principi etici, religiosi e giuridici che uniformano la sua attività. L’U.CO.I.I. impegna gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività religiose, istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse: è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione.
Art. 13) Bilancio
L’esercizio ha durata annuale e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio annuale di esercizio, da sottoporre all’approvazione della assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente e del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti).
Il Bilancio Preventivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il Bilancio Consuntivo, accompagnato da una relazione di cassa, reso pubblico mediante affissione nei locali della sede, dovrà essere sottoposto entro quattro mesi , all’approvazione dell’Assemblea.
Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 14) Modifiche statuarie
Le modifiche allo statuto, purché coerenti con le finalità statuarie, su proposta del Consiglio dei Saggi, debbono essere approvate, sia in prima sia in seconda convocazione, con voto favorevole dei due terzi dei membri dell’U.CO.I.I. espresso nel corso di un’ assemblea generale ordinaria o straordinaria. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi statutari, con la dottrina religiosa e la cultura islamica e con la legge italiana, comunitaria ed internazionale e, una volta ottenuta la personalità giuridica ai sensi della legge 1159/1929, dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Interno ai fini della sua approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 15) Decadenza
La qualifica di membro ordinario si perde per:
– lo svolgimento di attività che danneggino moralmente o materialmente l’U.CO.I.I o che intendano sovvertire l’organizzazione interna della formazione;
– mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto ovvero delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi competenti;
– non adempimento puntuale degli impegni assunti nei confronti dell’U.CO.I.I.;
– dimissioni spontanee.
Spetta al Consiglio direttivo presentare la richiesta di esclusione del membro, ma sarà poi il Consiglio dei Saggi a deliberare sulle cause di perdita della qualità di membro ordinario, con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all’interessato, potrà essere da quest’ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria (art. 16).
In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell’U.CO.I.I. né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Unione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale o particolare.
ART. 16) Clausola arbitrale
Tutte le impugnazioni la cui decisione è espressamente demandata al Collegio dal presente Statuto, e comunque tutte le controversie interne tra i fedeli persone fisiche aderenti all’U.CO.I.I. relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, scelti tra coloro che abbiano conoscenza della dottrina teologica e giuridica islamica e dell’ordinamento giuridico italiano, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’U.CO.I.I., al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà a Firenze.
Art. 17 ) Scioglimento
L’Assemblea generale o straordinaria che, previa approvazione del Consiglio dei Saggi, delibera lo scioglimento dell’U.CO.I.I. con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà avvenire a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni Islamiche in Italia. Tale provvedimento, ove conseguito il riconoscimento ai sensi della legge 1159/1929, deve essere notificato al Ministero dell’Interno ai fini della conseguente emissione del Decreto del Presidente della Repubblica.
ART. 18) Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme in materia e quelle dettate dalle normative vigenti.
PARTE SECONDA – LE COMUNITÀ
Art. 19) Le comunità islamiche
Le comunità islamiche aderenti all’U.CO.I.I. sono formazioni sociali con prevalente finalità di culto che operano sul territorio, organizzate secondo la tradizione religiosa musulmana, ciascuna nell’ambito della propria circoscrizione nel rispetto delle forme giuridiche dell’ordinamento italiano. Esse provvedono in primo luogo e prevalentemente al soddisfacimento delle esigenze religiose e delle istanze identitarie, associative, sociali e culturali dei musulmani escluso ogni fine di lucro. Le comunità costituiscono tra loro l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia. Ogni comunità conserva la propria autonomia patrimoniale, nei confronti dell’Unione, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione.
Art. 20) Funzioni
Le comunità islamiche locali si occupano di:
– curare l’esercizio del culto, assicurare i servizi e le pratiche rituali in ogni ambito tramite i ministri di culto “Imam” nominati dal Consiglio Direttivo dell’U.CO.I.I.;
– promuovere e divulgare la religione islamica, il pensiero, le forme linguistiche dei fedeli e la loro cultura;
– tutelare ed amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare nell’interesse esclusivo della comunità dei fedeli musulmani;
– istituire, gestire e organizzare associazioni ed enti necessari al soddisfacimento delle esigenze sociali della collettività islamica;
– provvedere all’assistenza ed alla beneficenza;
– curare la pubblicazione e la diffusione di libri e periodici di interesse religioso islamico;
– garantire e favorire l’associazionismo religioso islamico in ambito giovanile,
– tutelare le comunità contro ogni forma di xenofobia, intolleranza e pregiudizio in qualsiasi forma venga manifestata;
– provvedere alla tutela e alla rappresentanza degli interessi dei musulmani nei rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche in ambito locale.
Per l’espletamento dei compiti istituzionali le comunità possono compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o semplicemente ritenuti utili e opportuni dai propri organi.
Art. 21) Iscrizione all’U.CO.I.I.
Secondo la tradizione religiosa islamica e le norme del presente statuto appartengono all’U.CO.I.I. le comunità che siano regolarmente iscritte.
Per iscriversi all’U.CO.I.I ciascuna comunità deve riconoscersi espressamente nella Carta dei Musulmani d’Europa firmata a Vienna nell’aprile del 2006 e nelle disposizioni, nei principi e nei valori espressi nel presente statuto.
L’iscrizione alla comunità è condizione per avvalersi delle istituzioni, delle prestazioni, dei beni e dei servizi dell’U.CO.I.I. e comporta l’accettazione espressa delle forme organizzative e dei principi religiosi e giuridici che informano il presente statuto.
Contro il diniego di iscrizione l’interessato può ricorrere al Consiglio direttivo che decide sentiti i rappresentanti nominati dalla circoscrizione interessata.
Art. 22) Regolamento interno
Ogni comunità può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni statutarie. Il regolamento e le eventuali modifiche devono essere depositati presso l’U.CO.I.I., che ne verifica la conformità con lo statuto. Essi diventano efficaci decorsi sessanta giorni dal deposito in mancanza di rilievi da parte dell’U.CO.I.I.
Art. 23) Le circoscrizioni territoriali
Le comunità locali in qualità di membri aderenti ordinari dell’U.CO.I.I. possono organizzarsi in circoscrizioni territoriali.
Due o più comunità possono unificarsi con delibera dei rispettivi consigli, previa approvazione del Consiglio direttivo dell’U.CO.I.I..
Le comunità possono consorziarsi per la realizzazione in comune di taluni servizi comunitari e istituzionali, definendone le modalità con apposito regolamento, che deve essere comunicato all’Unione.
Art. 24) Adesione e modifica delle Circoscrizioni
Ciascuna Comunità fa parte della circoscrizione territoriale di ciascuna regione. L’adesione di nuove comunità nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l’unificazione, la modificazione o l’estinzione di quelle esistenti sono regolate dalle previsioni statuarie. Le circoscrizioni possono essere modificate nella loro composizione su richiesta esplicita dell’Assemblea circoscrizionale con l’approvazione del Consiglio Direttivo udito il parere del Consiglio dei Saggi.
Art. 25) Decadenza
La decadenza di una comunità è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’U.CO.I.I su proposta del consiglio della circoscrizione interessata fermo quanto stabilito all’art. 7 dello statuto.
Art. 26) Rappresentanti delle circoscrizioni
Ciascuna circoscrizione territoriale può eleggere secondo il proprio regolamento fino a cinque rappresentanti che compongono il Consiglio di circoscrizione.
Il Consiglio di circoscrizione coordina e promuove l’organizzazione religiosa delle comunità in ambito locale e nei rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali.
Art. 27) Ministro di culto “Imam”
Il ministro di culto “Imam” svolge un incarico di rilievo nella guida religiosa della moschea e della comunità in generale e presta assistenza religiosa ai fedeli musulmani.. L’U.CO.I.I. provvede alla preparazione e alla nomina degli”imam” curando direttamente la loro formazione, riconoscendo ai medesimi una qualifica differenziata all’interno della comunità di fede, i quali, riconosciuti e nominati dall’U.CO.I.I. sono gli unici fedeli a poter officiare i riti, tra cui il funerale religioso ed il matrimonio religioso, il rito del khutba, il sermone nella preghiera rituale del venerdi, ed in particolare poter prestare assistenza religiosa ai fedeli musulmani nei luoghi di cura e di reclusione ed in ogni altra struttura pubblica ove tale servizio sia richiesto e si renda necessario.
Art. 28) Nomina e decadenza del ministro di culto”Imam“
La nomina del ministro di culto”Imam” è stabilita attraverso un provvedimento motivato da parte del Consiglio direttivo dell’U.CO.I.I. La proposta per la nomina del ministro di culto”Imam” è avanzata previa votazione da parte dei componenti di ogni singola comunità islamica locale a maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti. All’esito della votazione è redatto un verbale firmato dal Presidente della Comunità locale e da un Segretario in cui viene formalizzata la proposta per la nomina dell’Imam. Il verbale della votazione viene inviato all’Unione per la decisione sulla nomina attraverso il provvedimento motivato del Consiglio direttivo. In caso di diniego la comunità interessata o l’ Imam designato nel verbale della votazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione potranno impugnare il provvedimento motivato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla precedente clausola statutaria. La decisione del Collegio Arbitrale di accoglimento o di rigetto dell’impugnazione autorizza o respinge, in via definitiva, l’approvazione della nomina dell’Imam. La decadenza del ministro di culto “Imam” è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’U.CO.I.I. in presenza di gravi motivi, fermo quanto stabilito all’art. 7 dello statuto.